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Legge 13/07/1999 n. 226

Art. 3-quinquies. Misure a favore delle attivita' produttive danneggiate da eventi calamitosi

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decretolegge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui allart. 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti delle disponibilita' dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, gestiti dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa, le operazioni finanziarie gia' stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni, di cui tre di preammortamento, ai sensi dei citati articoli 2 e 3. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 e' ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle predette disponibilita' finanziarie. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si provvede a disciplinare le condizioni e le modalita' attuative della presente disposizione, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento puo' essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti dalle banche. Alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni.

2. Nei limiti delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'aricolo 5, comma 3, e dell'articolo 15 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dal predetto articolo 5, comma 3, e' ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento.

3. Per la concessione dei contributi in conto interessi per la ripresa delle attivita' produttive di cui al presente decreto, il tasso d'interesse a carico dei soggetti beneficiari e' fissato nella misura dell'1,5 per cento nominale annuo nei limiti, comunque, dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente decreto.

Art. 4. Norma di copertura

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, commi 1 e 2, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente; ai mutui il Dipartimento della protezione civile concorre con contributi ventennali, pari a lire 41 miliardi annui per la regione Basilicata, a lire 5,5 miliardi annui per la regione Calabria ed a lire 0,5 miliardi annui per la regione Campania, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019. Al relativo onere, pari a complessive lire 47 miliardi annui per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nel-

2. All'onere di cui all'articolo 2, comma 3, si provvede, per l'anno 2000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento del fondo della protezione civile, e per l'anno 2001, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.

3. All'onere di cui all'articolo 3, comma 4, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5. Interventi urgenti in favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli- Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte colpite da eventi calamitosi

1. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 6 sono volte a disciplinare la ricostruzione e gli interventi infrastrutturali di emergenza nei territori della regione Campania colpiti dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 e nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi alluvionali nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998 e gennaio e febbraio 1999. Esse sono, altresi', volte alla realizzazione ed al completamento degli interventi strutturali di emergenza gia' avviati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, in attuazione, rispettivamente, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, nonche' nei territori delle province di Cuneo e Torino, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 1999, e a completare il programma di interventi sugli edifici pubblici e di culto, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 6, del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e quello per i dissesti idrogeologici di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2782 del 9 aprile 1998, pubblicata neIla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1998.

2. Il presidente della regione Campania, nominato commissario delegato attua, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7 e nei territori dei comuni interessati, gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, e successive modificazioni, con priorita' per quelli che hanno per finalita' il riassetto idrogeologico complessivo e la riduzione del rischio.

3. Le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte attuano, anche attraverso gli enti locali interessati, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7, gli interventi di emergenza gia' avviati nei territori indicati nelle ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni. La regione Toscana provvede, altresi', a delimitare i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Prato, interessati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1998, gennaio e febbraio 1999, al fine degli interventi di cui al presente articolo e all'articolo 6.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni. Per ulteriori semplificazioni procedurali possono essere adottate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 4-bis. Nei territori di cui al comma 1, gli interventi di ricostruzione e recupero degli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali distrutti o gravemente danneggiati comprendono anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7.

5. Ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello e' concesso dal Ministero dell'interno un contributo complessivo di lire 6

Art. 5-bis. Proroga di termine

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 23, comma 6-ter del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.

Art. 6. Interventi a favore dei soggetti privati delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana danneggiati dalle calamita' idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999.

1. A favore dei soggetti privati e delle attivita' produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano i benefici e le modalita' di cui agli articoli 4, comma 6, 5, comma 4, e 18, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, fatte salve le misure gia' stabilite nelle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. Per i territori di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, i benefici di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle risorse di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto, anche a favore del personale militare avente sede operativa nei comuni danneggiati. Per la ricostruzione degli immobili privati distrutti o da demolire nei territori dei comuni della regione Campania danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, classificati ad elevato rischio sismico ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2788 del 12 giugno 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 25 giugno 1998, si applicano, in luogo dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decretolegge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, quelli di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2-bis dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998.

2. Nelle aree direttamente investite dalle calamita' idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999 nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte e' vietato procedere alla ricostruzione di manufatti ed immobili distrutti e alla riparazione di quelli gravemente danneggiati oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilita' totale, nonche' realizzare nuovi insediamenti anche produttivi. Le regioni territorialmente competenti, entro il termine del 30 settembre 1999, provvedono alla individuazione e perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico interessate dalle predette calamita'. Se le regioni non provvedono entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'ambiente, previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. In tali aree ad elevato rischio idrogeologico sono dettate misure di salvaguardia fino alla realizzazione degli interventi strutturali di emergenza e di messa in sicurezza di cui all'articolo 5 e conseguente riperimetrazione delle aree a rischio. Per i territori della regione Campania colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 per i quali e' stata gia' effettuata la perimetrazione delle aree a rischio e sono state fissate le conseguenti misure di salvaguardia, la prima riperimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico e' effettuata sempre entro il 30 settembre 1999 ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999. Le successive riperimetrazioni saranno stabilite, di volta in volta, con le stesse procedure ed in relazione agli interventi di salvaguardia realizzati e programmati, previa verifica delle condizioni di sicurezza.

 

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